Ricorso ex art. 127 Cost. per la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri (codice fiscale n. 97163520584), in persona  del  Presidente
p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura  Generale  dello
Stato (codice fiscale n. 80224030587) presso i cui  uffici  domicilia
ex lege in Roma, via dei  Portoghesi  n.  12,  fax  06/96514000;  Pec
ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it; 
    nei confronti della Regione Calabria, in persona  del  Presidente
pro tempore; 
    per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge
regionale n. 24 del 19 novembre 2020, recante «Norme  per  l'utilizzo
dei farmaci nelle strutture pubbliche e private», pubblicata nel  BUR
n. 109 del 19 novembre 2020, con riferimento agli articoli: 1,  comma
1; 1, comma 2; 3, comma 2; 4. 
    Con delibera del 13 gennaio 2021 il  Consiglio  dei  ministri  ha
approvato la determinazione  di  impugnare  la  legge  della  regione
Calabria n. 24 del 19 novembre 2020, recante  «Norme  per  l'utilizzo
dei farmaci nelle strutture pubbliche e private», pubblicata nel  BUR
n. 109 del 19 novembre 2020. 
    Con il presente ricorso, pertanto, si propone  ricorso  ai  sensi
dell'art. 127 della  Costituzione  avverso  la  legge  predetta,  che
presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale. 
1) Sugli articoli: 1, comma 1; 1, comma 2; 4. 
    L'art. 1, comma  1,  e'  volto  a  garantire  negli  istituti  di
ricovero, di  riabilitazione,  nelle  residenze  sanitarie  assistite
(RSA), negli  Hospice,  nelle  residenze  socio  sanitarie  assistite
(RSSA), presso i  servizi  per  le  tossicodipendenze  (SERT),  negli
ospizi, nelle case protette e comunita' terapeutiche,  case  di  cura
private e in tutte le altre strutture pubbliche e  private  ove  sono
utilizzati   farmaci   la   presenza   obbligatoria   della    figura
professionale  del  farmacista,  con   inquadramento   nel   relativo
organigramma. 
    L'art. 1, comma 2, prevede che l'esercizio della  professione  di
farmacista presso le suddette strutture e' consentito  a  coloro  che
abbiano  conseguito   il   titolo   di   abilitazione   all'esercizio
professionale e siano iscritti al relativo ordine professionale. 
    Al  fine  di  garantire  la  predetta   obbligatorieta'   vengono
definiti, all'art.  4,  specifici  criteri  di  assunzione,  rendendo
obbligatorio garantire  la  presenza  del  farmacista  abilitato  nel
rispetto dei seguenti criteri:  un  farmacista  ogni  sessanta  posti
letto, due o piu'  farmacisti  nelle  strutture  che  hanno  piu'  di
sessanta posti letto, un farmacista  nelle  strutture  con  ricezione
inferiore. 
    Tali disposizioni sono incostituzionali sotto un duplice aspetto. 
    Innanzitutto occorre evidenziare che la Regione Calabria soggiace
al piano di rientro dal disavanzo  sanitario  la  cui  attuazione  e'
sottoposta ad una gestione commissariale. Al Commissario ad acta  per
l'attuazione del predetto piano di rientro sono assegnati  tutti  gli
interventi necessari atti a garantire i LEA nei termini indicati  dai
tavoli ivi compresa l'attuazione dei programmi operativi ove  tra  le
diverse azioni e' compresa la  razionalizzazione  e  il  contenimento
della spesa per il personale in coerenza con l'effettivo  fabbisogno,
in applicazione della normativa vigente in materia. 
    Tale nuova normativa statale in materia di spesa di personale  e'
dettata dal decreto-legge n. 35/2019,  recante  «Misure  emergenziali
per il servizio sanitario  della  Regione  Calabria  e  altre  misure
urgenti   in   materia   sanitaria»,   convertito   in   legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 25 giugno 2019, n. 60, che
ha introdotto all'art. 11 («Disposizioni in materia di personale e di
nomine negli enti del Servizio  sanitario  nazionale»),  comma  1,  a
decorrere dal  2019,  un  nuovo  parametro  del  tetto  di  spesa  di
personale ed al comma 4 ha previsto  che  le  regioni  indirizzano  e
coordinano la  spesa  di  personale  dei  propri  enti  del  servizio
sanitario nazionale  entro  il  predetto  nuovo  parametro  di  spesa
confermando, altresi', per le medesime regioni le disposizioni di cui
all'art. 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191  (verifica
dell'effettivo   conseguimento   degli   obiettivi   previsti   dalle
disposizioni di cui  ai  commi  71  e  72  della  legge  n.  191/2009
nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli  adempimenti  di
cui all'art. 12 dell'intesa 23 marzo 2005). 
    Tanto premesso, le disposizioni regionali in esame (articoli:  1,
comma  1;  1,  comma  2;  4)  presentano  profili  di  illegittimita'
costituzionale laddove, nel disporre, nel  loro  combinato  disposto,
l'obbligatorieta'  (nei  sensi  sopra  decritti)  della  figura   del
farmacista abilitato  in  tutte  le  strutture  sanitarie  pubbliche,
impongono  alle  predette  strutture   di   prevedere   tale   figura
professionale nel  loro  organigramma  a  prescindere  dall'effettivo
fabbisogno di personale, che non puo' che essere adottato in coerenza
con l'effettivo fabbisogno assistenziale che deve essere definito  in
coerenza con il regolamento adottato con decreto del Ministero  della
salute del 2 aprile 2015 n. 70,  e  con  la  metodologia  adottata  e
approvata con i Tavoli di verifica. 
    Pertanto le disposizioni in parola non assicurando, in  relazione
alla  prevista  obbligatorieta'  di   garantire   la   presenza   del
farmacista,   il   rispetto   della   cornice   economico-finanziaria
programmata nel  piano  di  rientro  dal  disavanzo  sanitario,  sono
suscettibili di avere risvolti onerosi e, conseguentemente, di  porsi
in contrasto con l'art. 117, comma 3, della Costituzione, atteso  che
le vigenti disposizioni in materia di  contenimento  della  spesa  di
personale degli enti del Servizio sanitario nazionale si  configurano
quali   principi   di   coordinamento   della    finanza    pubblica.
Sull'argomento la Corte costituzionale si e' piu' volte  pronunciata;
ex multis si rammenta qua la sentenza  n.  93/2013  (rel.  Coraggio):
"Questa Corte ha ripetutamente affermato che «l'autonomia legislativa
concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in
particolare nell'ambito della gestione del  Servizio  sanitario  puo'
incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica  e
del contenimento della spesa», peraltro in un  «quadro  di  esplicita
condivisione da parte delle  Regioni  della  assoluta  necessita'  di
contenere i disavanzi del settore sanitario» (sentenze n. 91 del 2012
e  n.  193  del  2007).  Pertanto,  il   legislatore   statale   puo'
«legittimamente imporre alle Regioni vincoli alla spesa corrente  per
assicurare l'equilibrio unitario della finanza pubblica  complessiva,
in  connessione  con  il  perseguimento   di   obiettivi   nazionali,
condizionati anche da obblighi comunitari» (sentenze n. 91 del  2012,
n. 163 del 2011 e n. 52 del 2010)." 
    Inoltre,  in  particolare,  l'art.   1,   comma   2,   prevedendo
l'inclusione  del  farmacista  abilitato  nelle  predette   strutture
pubbliche in luogo del farmacista specializzato, introduce una deroga
al  sistema  di  reclutamento  previsto  per  l'accesso  al  Servizio
sanitario nazionale, tenuto conto  che  l'art.  32  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  483/1997  («Regolamento  recante  la
disciplina concorsuale per il  personale  dirigenziale  del  Servizio
sanitario nazionale», emanato in attuazione dell'art. 18 del  decreto
legislativo  n.  502/92)  prevede  quale   requisito   specifico   di
ammissione per  l'accesso  alla  dirigenza  del  ruolo  sanitario  il
possesso della specializzazione nella disciplina oggetto del concorso
stesso ovvero in disciplina equipollente o affine. 
    La normativa vigente consente  agli  specializzandi  regolarmente
iscritti al terzo anno del corso di formazione  specialista  solo  di
partecipare alle procedure concorsuali per l'accesso  alla  dirigenza
del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita, collocandoli,
all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
L'eventuale  assunzione  a  tempo  indeterminato   viene,   comunque,
subordinata  al  conseguimento  del  titolo  di  specializzazione   e
all'esaurimento   della   pertinente   graduatoria    dei    medesimi
professionisti gia' specialisti alla data di scadenza del bando. 
    Pertanto l'art. 1,  comma  2,  non  attenendosi  alla  richiamata
normativa statale  in  materia  di  accesso  nel  Servizio  sanitario
nazionale, viola, altresi', l'art. 117, comma 2,  lettera  l),  della
Costituzione  che  riserva  alla  competenza  esclusiva  dello  Stato
l'ordinamento  civile  e,  quindi,  i  rapporti  di  diritto  privato
regolabili dal codice civile (contratti collettivi). 
2) Sull'art. 3, comma 2. 
    L'art. 3 della legge in esame stabilisce che: 
      «1. Il farmacista concorre  ad  ottimizzare  le  risorse  della
struttura  attraverso  la  scelta   nell'acquisto   dei   farmaci   e
dispositivi medici e coopera per garantire il benessere e la cura del
paziente. 
      2. A tal fine, il farmacista si occupa di: 
        a) gestire i farmaci nella struttura; 
        b) ordinare i medicinali  e  tutto  il  materiale  sanitario,
dispositivi medici, medicazioni e dispositivi nutrizionali; 
        c) coordinare i rapporti con i fornitori; 
        d)  prendere  visione  e  fare   consulenza   della   terapia
farmacologica da adottare sul paziente; 
        e) affiancare i medici nel redigere ed integrare  la  terapia
farmacologica nonche' controllare l'aderenza terapeutica; 
        f)    verificare    l'interazione    tra     farmaco-farmaco,
farmaco-cibo, farmaco-disturbi comportamentali; 
        g) dispensare  terapia  farmacologica  decisa  dal  medico  e
consegnare la stessa agli infermieri per la somministrazione». 
    La disposizione regionale non risulta  in  linea  con  l'art.  1,
comma 1, del decreto legislativo n. 258 del  1991  che  individua  le
attivita' cui e' abilitato il farmacista nei  seguenti  termini:  «ai
cittadini degli Stati membri delle  Comunita'  europee  che  sono  in
possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato
del presente decreto e' riconosciuto il titolo di  farmacista  ed  e'
consentito l'esercizio delle seguenti attivita' professionali: 
      a) preparazione della forma farmaceutica dei medicinali; 
      b) fabbricazione e controllo dei medicinali; 
      c) controllo dei medicinali in un laboratorio di controllo  dei
medicinali; 
      d)  immagazzinamento,   conservazione   e   distribuzione   dei
medicinali nella fase di commercio all'ingrosso; 
      e) preparazione, controllo,  immagazzinamento  e  distribuzione
dei medicinali nelle farmacie aperte al pubblico; 
      f) preparazione, controllo,  immagazzinamento  e  distribuzione
dei medicinali negli ospedali; 
      g) diffusione  di  informazioni  e  consigli  nel  settore  dei
medicinali». 
    Dal raffronto con la norma statale  emerge  che  la  disposizione
regionale  finisce  per  attribuire  al  farmacista  l'esercizio   di
attivita' quali: prendere visione e  fare  consulenza  della  terapia
farmacologica  da  adottare  sul  paziente,  controllare   l'aderenza
terapeutica,   verificare    l'interazione    tra    farmaco-farmaco,
farmaco-cibo, farmaco-disturbi comportamentali,  non  previste  dalla
richiamata disposizione statale. 
    L'art.  3,   comma   2,   della   legge   in   esame,   pertanto,
nell'attribuire al farmacista  l'esercizio  di  attivita'  ulteriori,
diverse e  piu'  ampie  rispetto  a  quelle  cui  e'  autorizzato  il
farmacista dal legislatore statale, contrasta con l'art. 1, comma  1,
del decreto legislativo n. 258/1991 e viola i  principi  fondamentali
in materia di professioni di cui all'art.  117,  terzo  comma,  della
Costituzione. 
    La Consulta ha da tempo  chiarito  che  la  potesta'  legislativa
regionale  nella  materia  concorrente   delle   «professioni»   deve
rispettare  il  principio  per  cui  l'individuazione  delle   figure
professionali, con i relativi titoli abilitanti,  e'  riservata  allo
Stato,  per  il  suo  carattere  necessariamente  unitario  (cfr.  ex
plurimis sentenze n. 153 del 2006, n. 300 del 2007, e piu' di recente
sent. n. 328 del 2009, ove si legge: "Questa Corte  ha  ripetutamente
affermato  che  «la  potesta'  legislativa  regionale  nella  materia
concorrente delle professioni deve rispettare  il  principio  secondo
cui l'individuazione  delle  figure  professionali,  con  i  relativi
profili e titoli abilitanti,  e'  riservata,  per  il  suo  carattere
necessariamente unitario, allo  Stato,  rientrando  nella  competenza
delle Regioni la disciplina di  quegli  aspetti  che  presentano  uno
specifico collegamento con la realta' regionale. Tale  principio,  al
di la' della particolare attuazione ad  opera  dei  singoli  precetti
normativi, si configura infatti  quale  limite  di  ordine  generale,
invalicabile dalla  legge  regionale»  (sentenza  n.  138  del  2009,
nonche', fra le altre, sentenze n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e  n.
153 del 2006).)". 
    E' palese la violazione di siffatti  principi  laddove  la  legge
regionale  «estende»,  nei  sensi  sopra   indicati,   le   attivita'
esercitabili  dal   farmacista,   peraltro   penetrando   nell'ambito
dell'esercizio di funzioni proprie di diverse categorie professionali
(con ulteriore violazione, quindi, delle competenze statali). 
    L'art. 3, comma 2, della legge in esame, inoltre, non  garantendo
l'uniformita' nel territorio nazionale delle regole  fondamentali  di
diritto  che  disciplinano  la  professione  del  farmacista   viola,
altresi', il  principio  di  eguaglianza  di  cui  all'art.  3  della
Costituzione.